Art. 4.
(Finanziamento dell'Agenzia).

      1. Alla la copertura dei costi di funzionamento dell'Agenzia si provvede con gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie applicate per le violazioni dell'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, spettanti al Ministero delle infrastrutture e al Ministero dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, e con una quota pari al 2 per cento degli introiti delle sanzioni spettanti ai comuni limitatamente alla somma superiore a 100.000 euro di gettito e da altre imposte provenienti dalla mobilità.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.